Dogane: Riforma della normativa doganale nazionale (D. Lgs. 141/2024)

Circolare Agenzia delle Dogane n.20/D del 04.10.2024.

La scorsa settimana è stato pubblicato in G.U. n. 232 il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 che riscrive le disposizioni nazionali in tema doganale, abrogando e sostituendo integralmente il previgente Testo Unico delle Leggi Doganali – TULD (DPR 4381973). Con la Circolare n. 20/D del 04/10/2024, l’ADM fornisce le prime indicazioni sulle molteplici novità introdotte dalla riforma del diritto.

Nelle premesse, il documento illustra le modifiche più importanti apportate al TULD nel corso degli ultimi 50 anni soffermandosi sul Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale) che rendeva la normativa doganale interna non più in linea con quella comunitaria.

Viene quindi passato in rassegna il procedimento di approvazione della riforma in attuazione della delega fiscale, riassumendo la struttura del d.lgs. 141/2024, includendo anche la definizione e le fonti del diritto doganale e illustrando la linea di sorveglianza doganale, che è stata aggiornata per allinearsi alle normative dell'UE.

 

L’ADM, inoltre, chiarisce: 

  • gli obblighi relativi ai dazi doganali, compresa l'IVA come diritto di confine e le responsabilità delle varie parti nel processo doganale;
  • le significative modifiche al quadro della rappresentanza doganale, consentendo sia la rappresentanza diretta che indiretta, con condizioni specifiche per gli operatori non UE;
  • il nuovo quadro delle sanzioni per le violazioni doganali, differenziando tra sanzioni penali e amministrative.

 

In merito al nuovo sistema sanzionatorio, l’Amministrazione fa una “Premessa sulla logica sottesa al nuovo impianto sanzionatorio” secondo cui, al fine di semplificare la procedura sanzionatoria, “sono previste due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo, e opera la distinzione tra i due utilizzando un criterio di base meramente oggettivo relativo all’ammontare dei diritti dovuti, che riprende quello dell’art.295 bis, rendendo il sistema più coerente sia con le disposizioni attualmente in vigore per i tributi interni sia con la disciplina unionale. Elemento oggettivo che, analogamente a quanto già avviene per le imposte dirette ed indirette, e a quanto era previsto per il cosiddetto contrabbando depenalizzato, poggia su una soglia di punibilità che disegna un sistema di progressione illecita in cui, affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario, salve situazioni particolari indicate dall’art.96, che sia stato superato un determinato quantum di offensività, che l’art.96 ha fissato in 10.000 euro di diritti di confine dovuti, distintamente considerati” in sintesi prosegue il documento qui in commento “tutto ciò evidenziato, l’esito dell’intervento del legislatore delegato può quindi riassumersi come segue: qualora l’evasione o l’indebita percezione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all’importo di 10.000 euro indicato dall’articolo 96, e non ricorrono le circostanze aggravanti ivi riportate, la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell’Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al superamento della cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell’accertamento devono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l’Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, comma 14”.

La riforma del sistema sanzionatorio è sicuramente la parte del provvedimento che desta maggiori preoccupazioni al settore. Infatti, il vaglio preliminare che dovrà essere obbligatoriamente svolto dall’autorità giudiziaria, in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine accertati sia superiore a 10.000 euro, porterà sicuramente ad un aumento del contenzioso.

Altra modifica significativa è la esplicita indicazione dell’IVA tra i diritti di confine. Si legge nella circolare: “Ma la più significativa delle innovazioni è che “…tra i “diritti doganali” costituiscono “diritti di confine” oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato”.

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